Con l’ormai famoso D.L. 83/2015 (quello che ha cancellato e disconosciuto la normativa internazionale sui trust per intenderci) il Consiglio dei Ministri ha provveduto a modificare diverse norme riguardanti il processo civile.
Una di queste modifiche riguarda appunto l’atto di precetto. Quindi se sei uno dei tanti a cui gli è stato notificato un atto di precetto allora ti invito a leggere questo articolo con molta attenzione.
COSA E’ IL PRECETTO?
Il precetto è un atto derivante da una sentenza o titolo similare, con il quale il creditore impone al debitore di adempiere ad uno specifico obbligo di un titolo.
A titolo di esempio possiamo dire che questo obbligo potrebbe essere quello di pagare una certa somma di denaro, o quello di tenere un preciso comportamento, piuttosto che quello di consegnare un bene e così via).
Il tempo che il debitore ha a disposizione per adempiere è fissato dalla legge in 10 giorni. Una volta trascorsi i fatidici 10 giorni il creditore potrà ricorrere all’esecuzione forzata sui beni del debitore.
QUALI SONO GLI ELEMENTI OBBLIGATORI IN UN ATTO DI PRECETTO?
Un atto di precetto, per non essere nullo, deve contenere:
- l’indicazione delle parti;
- la data di notifica del titolo esecutivo, titolo che può essere anche notificato insieme al precetto;
- la trascrizione del titolo esecutivo se prevista dalla legge, obbligatorio ad esempio in caso di emissione di atto di precetto su assegno o cambiale;
- la dichiarazione di residenza e domicilio nel comune dove ha sede il giudice che deve provvedere all’esecuzione forzata;
- la sottoscrizione della parte
In assenza di uno di questi elementi l’atto di precetto è nullo.
ECCO LA NOVITA’
Il recentissimo D.L. 83 aggiunge un nuovo elemento che va ad integrare quelli visti in precedenza.
Il nuovo elemento serve per informare il debitore (a pena di nullità dell’atto di precetto) che può rivolgersi ad un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o a un professionista nominato dal Tribunale di competenza, per risolvere la sua situazione di sovraindebitamento tramite un’accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore.
Il debitore quindi DEVE essere informato che esiste una legge nell’ordinamento italiano che lo può aiutare a risolvere il suo problema con la predisposizione di una proposta che gli permetta di uscire dal suo baratro finanziario secondo le sue attuali disponibilità reddituali ed economiche.
E garantire al creditore, tramite l’intervento di un professionista abilitato, di vedere soddisfatto il suo credito.
Se hai appena ricevuto un atto di precetto non farti prendere dal panico
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Buonasera, mi chiamo mohamed e ho un problema da risolvere che riguarda l’atto di precetto, se può aiutarmi mi contatti sull’email: soufanwa@hotmail.it
grazie.
Salve Mohamed
le invio in privato i miei dati di contatto
Saluti
Castrenze Guzzetta
Salve sono Angelo e vivo a Verona, ho ricevuto un ingunzione da un avvocato di Verona per un debito presso una banca che ha comprato lo stesso da MPS. Mi sono messo in contatto con lui è avevamo raggiunto un accordo con un consulente della banca, che mi avrebbe ricontattato per concludere la faccenda . Ma dopo mie chiamate andare a vuoto e nessuna da parte loro mi è arrivata venerdì scorso un atto di precetto. Non so come difendermi, chiedo il suo aiuto. Grazie se può ricontattarmi al più presto.
Buonasera Sig. Angelo a seguito di un grave problema tecnico stiamo ricevendo solo adesso tutti i commenti con le varie richieste di informazioni. Probabilmente avrà già risolto il suo problema.
La soluzione al suo problema potrebbe essere quella di predisporre e presentare al Tribunale di Verona un Piano del consumatore ex art. 6 L.3/2012
In ogni caso, le invierò una email con i miei recapiti per qualsiasi sua richiesta di consulenza. Scusi ancora il disguido non dipendente dalla nostra volontà. Chieda pure tutte le info che desidera riceverà risposta in tempo reale. Grazie. Castrenze Guzzetta