TUTTE LE NOVITA’ SUL PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE

conto correnteSono davvero importanti le novità contenute nel famoso D.L. 83 del 27 giugno 2015 che riguardano il pignoramento del conto corrente dove vengono abitualmente depositati la pensione, lo stipendio, il TFR o qualsiasi altro reddito proveniente da lavoro subordinato.

Questa modifica legislativa va in parte a riparare lo scempio voluto dall’allora Governo Monti che costrinse i pensionati all’apertura di un conto corrente senza informarli però del fatto che la pignorabilità delle loro pensioni passava in questo modo da 1/5 al 100% del totale.

 

COSA DICEVA LA LEGGE FINO AD OGGI?

 

Fino all’emanazione del D.L. 83 colui che vantava un credito poteva pignorare lo stipendio o la pensione del debitore notificando direttamente un atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro o all’ente di previdenza.

La somma massima che poteva pignorare era 1/5 del mensile dello stipendio o  della pensione.

ATTENZIONE: il creditore poteva decidere di avviare la procedura di esecuzione forzata direttamente sul conto corrente del debitore tramite un atto di pignoramento del conto corrente notificandolo quindi direttamente alla banca e non al datore di lavoro o all’ente previdenziale.

Quindi una volta che le somme della pensione o dello stipendio venivano accreditate dall’azienda o dall’INPS in banca diventavano pignorabili al 100% con gravissime difficoltà e disagi da parte di chi subiva un trattamento penoso di questo tipo.

 

COME CAMBIA LA LEGGE

 

La riforma della norma che stiamo esaminando introduce due novità importantissime nel codice di procedura civile

 

  1. La pensione che viene fatta confluire dal pensionato nel suo conto corrente può essere pignorata solamente per l’importo che eccede il limite massimo mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

Per l’anno 2015 l’INPS ha stabilito che l’importo mensile massimo dell’assegno sociale è pari ad € 448,52. Se aumentiamo questo importo della metà otteniamo una somma pari ad € 672,78.

Questa cifra rappresenta il cosiddetto minimo vitale sotto il quale la pensione non può scendere.

Qualsiasi pignoramento del conto corrente di un pensionato quindi deve tenere conto di questa soglia vitale non più pignorabile da nessuno.

 

2. La stessa norma stabilisce che tutte le somme che affluiscono nel conto corrente a titolo di stipendio (o di altre indennità stabilite dalla legge) possono essere pignorate nel rispetto dei nuovi limiti stabiliti dalla legge.

Occorre distinguere a tal fine se lo stipendio viene accreditato in banca prima o dopo il pignoramento del conto corrente

  • se viene accreditato prima del pignoramento allora possono essere pignorate solamente le somme che superano la somma dell’assegno sociale moltiplicato per tre volte. Quindi solamente le somme eccedenti € 1.345,56.
  • se invece viene accreditato dopo il pignoramento allora rimangono valide le precedenti disposizioni normative e quindi il pignoramento del conto corrente potrà avvenire secondo quanto autorizzato dal giudice e in ogni caso per una cifra non superiore ad 1/5

 

Qualora al debitore vengano pignorate somme superiori ai limiti di cui abbiamo detto in precedenza, il pignoramento sarà considerato nullo relativamente all’importo prelevato oltre le nuove soglie stabilite dalla legge.

 

I PUNTI OSCURI

Tutto bello quindi? Ovviamente no perchè ci sono dei punti che andrebbero chiariti nella nuova norma.

Alcuni punti potrebbero essere risolti in maniera semplice come ad esempio quello che riguarda il modo in cui il debitore possa dimostrare che nel suo conto corrente affluisce regolarmente uno stipendio o una pensione.

In questo caso sarà sufficiente che lui produca i suoi estratti conto dai quali si evinceranno tutte le informazioni necessarie.

Ma sarebbe anche il caso che il legislatore chiarisse se i nuovi limiti valgono per tutte le altre somme presenti nel conto corrente o no.

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Castrenze Guzzetta
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Castrenze Guzzetta
Mi chiamo Castrenze Guzzetta sono un Commercialista sposato con Luciana e papà di due splendide ragazze. Ho creato il sistema Debitore Vincente per aiutare quante più famiglie possibili a liberarsi dai debiti e a riprendere a vivere una vita normale. A queste famiglie voglio dire di non lasciarsi mai prendere dalla disperazione perchè il problema dei debiti si può risolvere.

6 Comments

  1. sono pensionato e ho già un pignoramento sulla pensione , purtroppo per problemi gravi mi ritrovo in altra richiesta di pignoramento in banca dove viene versata solo la pensione ( tra altro con saldo negativo ) vivo del fido. la mia pensione al netto del primo pignoramento e di 1195 euro quanto mi possono pignorarec?

    1. Gentile Sig. Leonardo

      come detto nell’articolo occorre distinguere se la pensione viene accreditata in banca prima o dopo il pignoramento del conto corrente.
      se viene accreditato prima del pignoramento allora possono essere pignorate solamente le somme che superano la somma dell’assegno sociale moltiplicato per tre volte. Quindi solamente le somme eccedenti € 1.345,56.
      Se invece viene accreditato dopo il pignoramento allora rimangono valide le precedenti disposizioni normative e quindi il pignoramento del conto corrente potrà avvenire secondo quanto autorizzato dal giudice e in ogni caso per una cifra non superiore ad 1/5.

      1. Buona sera, secondo la legge 83 2015. Riguardo pignoramento su conto corrente, un indennizzo assistenziale. Per danno da trasfusioni è aggredibile totalmente o solo la somma eccedente il minimo vitale? Grazie per la risposta

        1. Buongiorno Michele

          il decreto legge di cui parla ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 546 c.p.c., prevedendo che, nel caso di accredito sul conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, pensione o altre indennità, gli obblighi del terzo non operano, se l’accredito in parola ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; gli obblighi riprendono ad operare, invece, nei limiti previsti dalla legge, quando l’accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o successiva.

          1. Ciao io sono un padre di famiglia con 3 figli minori e mi sono visto pignorare il conto completamente senza poter no anche ritirare 1 euro pure anche quello di mia suocera perché è cointestato con mia moglie e il pignoramento e anche al suo nome tutto per una procedura di sfratto e questi soldi sarebbero delle spese processuali visto che il sfratto e solo per finita locazione e non per morosità mi trovo senza poter ne anche darli da mangiare a mie figli come mi posso difendere o è legale questa cosa sul mio conto arriva soltanto il mio stipendio niente altro e il pignoramento è venuto prima dello stipendio grazie

          2. Buonasera Sig. Andy a seguito di un grave problema tecnico stiamo ricevendo solo adesso tutti i commenti con le varie richieste di informazioni. Probabilmente avrà già risolto il suo problema. In ogni caso, le invierò una email con i miei recapiti per qualsiasi sua richiesta di consulenza. Scusi ancora il disguido non dipendente dalla nostra volontà. Chieda pure tutte le info che desidera riceverà risposta in tempo reale. Grazie. Castrenze Guzzetta

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